Art. 2.

      1. Allo Stato compete:

          a) la funzione d'indirizzo, promozione e coordinamento generale dell'attività di progettazione, produzione, installazione e uso degli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, esistenti sul territorio nazionale;

          b) la funzione di diffusione della conoscenza delle problematiche legate all'inquinamento luminoso, anche in collaborazione, sotto il profilo promozionale, con l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL-Spa), la Società astronomica italiana (SAIt), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), l'Associazione italiana di illuminazione (AIDI) e l'Associazione nazionale produttori di illuminazione (ASSIL);

          c) il controllo periodico aereofotogrammetrico, anche a mezzo di satelliti, dello stato notturno del territorio nazionale, con cadenza triennale, per verificare l'andamento del fenomeno dell'inquinamento luminoso nonché lo stato di attuazione della presente legge.

 

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      2. Le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono demandate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che può comunque svolgerle di concerto con altri Ministeri. La funzione di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 è svolta di concerto con la SAIt che riferisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni tre anni.